Protocollo 1›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 22 apr 2005
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-6