Protocollo 1›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
I progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo", si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo europeo.
I progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.
I progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.
Storico versioni
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