Protocollo 9Titolo IV

Art. 53

In vigore dal 22 apr 2005
1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (in appresso "il programma Ignalina"). 2. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale. 3. Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania. 4. Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori. 5. Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali. 6. Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. 7. L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 8. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali: a) per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e b) per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sono compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione. 9. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili, ai sensi della Costituzione, con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. ------------------------------ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
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Art. 53 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo