Protocollo 9›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 22 apr 2005
Riconoscendo la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore
assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-52-3