Art. 2

In vigore dal 25 feb 2005
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18#art-rd-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo