Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 25 feb 2005
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Kampala, il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica dell'Uganda Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18#art-c-31

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