Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 25 feb 2005
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Kampala non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta
alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1998;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da
diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta
dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai
periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono
essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;18#art-c-30