Accordo

Art. 24

In vigore dal 25 gen 2005
1. Fatto salvo l', si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all', paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
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Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo