Accordo
Art. 24
In vigore dal 25 gen 2005
1. Fatto salvo l', si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all', paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-24