Accordo

Art. 23

In vigore dal 25 gen 2005
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo