Art. 9

In vigore dal 28 dic 2004
1. Il termine di cui all', comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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