Art. 4
In vigore dal 28 dic 2004
1. All', comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi".
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-27;306#art-4