Art. 2

In vigore dal 28 dic 2004
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005"; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
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urn:nir:stato:legge:2004-12-27;306#art-2

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