Accordo

Art. 25

In vigore dal 30 mag 2004
Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo