Accordo
Art. 25
In vigore dal 30 mag 2004
Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di
un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-25