Art. 25
Accordo

Art. 25

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In vigore dal 30 mag 2004
Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
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