Accordo
Art. 26
In vigore dal 30 mag 2004
1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. Viene istituito un Comitato Misto, composto dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Direttore Generale dell'Amministrazione delle Dogane o da Ioro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
3. Le controversie per le quali il Comitato non è in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Nicosia il 10/02/2003 in due originali, nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In
caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Cipro
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-26