Art. 1
In vigore dal 27 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;13#art-1