Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.
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