Art. 2

In vigore dal 27 gen 2004
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13#art-2

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