Art. 2
In vigore dal 27 gen 2004
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;13#art-2