Protocollo 4Titolo V

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 28 gen 2004
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICATO", 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo