Protocollo 4Titolo III

Art. 12

Principio della territorialità

In vigore dal 28 gen 2004
Principio della territorialità 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'. 2. Fatto salvo l', le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-12

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Principio della territorialità (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo