Protocollo 4›Titolo II
Art. 10
Assortimenti
In vigore dal 28 gen 2004
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-10