Accordo

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2003
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania di seguito denominate "le parti" Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Albania Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di` qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo