Accordo
Art. 1
In vigore dal 30 nov 2003
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
di Albania di seguito denominate "le parti"
Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche così come alla
crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Albania
Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di` qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-1