Art. 1
Accordo

Art. 1

1 / 20
In vigore dal 30 nov 2003
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania di seguito denominate "le parti" Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Albania Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di` qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-1