Accordo

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2003
I film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche. Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione. Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-2

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