Protocollo n. 4Titolo VII

Art. 37

Condizioni speciali

In vigore dal 17 set 2003
Condizioni speciali 1. Purchè siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell', si considerano: prodotti originari di Ceuta e Melilla: (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Repubblica iugo- slava di Macedonia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o tra- sformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1. prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: (a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo