Protocollo n. 4›Titolo VIII
Art. 38
Modifiche del protocollo
In vigore dal 17 set 2003
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-38