Art. 9

LEGGE 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 29 lug 2003
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione). 1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
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