Art. 10
LEGGE 8 luglio 2003, n. 172
In vigore dal 29 lug 2003
(Modifica all' del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).
1. All' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Nota all', comma 1:
- Il testo dell' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:
«. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-07-08;172#art-10