Art. 15

LEGGE 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 29 lug 2003
(Disposizioni abrogative). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; b) gli della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni; c) l' della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni; d) il comma 3-bis dell' della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni; e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; f) l' del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni; g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando: a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli --------
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LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 (Art. 15 Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.) — Testo vigente | Portale Normativo