Art. 7

LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

In vigore dal 30 mar 2003
(Vicedirettori generali dell'Agenzia). 1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica. 2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4". Nota all': - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
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LEGGE 26 marzo 2003, n. 48 (Art. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".) — Testo vigente | Portale Normativo