Art. 2
LEGGE 26 marzo 2003, n. 48
In vigore dal 30 mar 2003
(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).
1. Dopo l' della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1.
Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all', nè alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità".
Note all':
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-26;48#art-2