Art. 5
LEGGE 26 marzo 2003, n. 48
In vigore dal 30 mar 2003
(Modifiche all' della legge n. 285 del 2000).
1. All' della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonchè da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all' o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".
Note all':
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
- Si riporta il testo dell', della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
" (Comitato direttivo). - 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, da due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis, nonchè da nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all' o sedi di gara.
Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di sette componenti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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