Art. 16
LEGGE 26 marzo 2003, n. 48
In vigore dal 30 mar 2003
(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000).
1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Nota all':
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-26;48#art-16