Art. 16

LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

In vigore dal 30 mar 2003
(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000). 1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"; b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze"; d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze"; e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". Nota all': - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
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