Art. 15
LEGGE 26 marzo 2003, n. 48
In vigore dal 30 mar 2003
(Disposizioni transitorie).
1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall', comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo , comma 1".
Nota all':
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
Storico versioni
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