Art. 16 · LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

Art. 16

LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

In vigore dal 30 mar 2003
(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000). 1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"; b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze"; d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze"; e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". Nota all': - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'.
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