Capo II

Art. 5

In vigore dal 28 gen 2003
1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-01-14;7#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo