Capo III
Art. 6
In vigore dal 28 gen 2003
1. All' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato".
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