Art. 5
Capo II

Art. 5

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In vigore dal 28 gen 2003
1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
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