Art. 35
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
In vigore dal 29 dic 2002
(Disposizioni in materia di importazione
e fornitura di energia elettrica)
1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonchè per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonchè i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall', comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all', comma 3, del medesimo decreto.
Nota all':
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 vedi note all'. L', commi 2 e 3, recita:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall', commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all', determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all', comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all', comma 2.".
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