Art. 31

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

In vigore dal 29 dic 2002
(Contributo straordinario all'ENEA) 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA. 2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente. 3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento. 4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario. Nota all': - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 111, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: "Art. 111 (Contributo straordinario all'ENEA). - L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di Euro 25.822.844 per l'anno 2002 e di Euro 20.658.275 per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente. valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione. 4. L'ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273 (Art. 31 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.) — Testo vigente | Portale Normativo