Art. 33
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
In vigore dal 29 dic 2002
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone)
1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui all', comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell', comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.
Nota all':
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 reca: "Norme in materia di attività produttive". L', commi 4 e 5, così recita:
"4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall', comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.".
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