Art. 11

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

In vigore dal 28 ago 2002
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio). 1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
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