Art. 10

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

In vigore dal 28 ago 2002
(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso). 1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Nota all': - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 206 del 22 luglio 1992.
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