Art. 11 · LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

Art. 11

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

In vigore dal 28 ago 2002
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio). 1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
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