Art. 9

LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

In vigore dal 10 set 2002
(Carta di soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all', comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Nota all': - Si riporta il testo dell', comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.".
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