Art. 14
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189
In vigore dal 10 set 2002
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All' del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell' del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Nota all':
- Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
" (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione) - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
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