Art. 16

LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

In vigore dal 10 set 2002
(Diritto di difesa) 1. All', comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o". Note all': - Si riporta il testo integrale dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: " (Diritto di difesa) - 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189 (Art. 16 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.) — Testo vigente | Portale Normativo