Art. 8

LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

In vigore dal 10 set 2002
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all', dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro". Nota all': - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: " (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo