Art. 28
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.
Note all':
- La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana" è pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 2000, n. L 197.
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