Art. 28

LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana). 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato. Note all': - La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana" è pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 2000, n. L 197.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (Art. 28 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo