Art. 25

LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni). 1. All', comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse. Note all': - Si riporta il testo del comma 5 dell' del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 "Norme per l'accelerazione delle procedure di dimissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall', comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come modificato dalla presente legge: "5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonchè a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti".
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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (Art. 25 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo